Prot. n. 461-15

Siracusa, 30/04/2015

A tutti gli iscritti

Egregi colleghi,

Vi informiamo che la sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.4.2015 ha ritenuto che l’Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all’Albo. Dalla sentenza difatti emerge il generale principio che se l’esercizio della professione è svolto nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo del dipendente ivi iscritto è a carico dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull’Ente stesso, e se tale pagamento viene anticipato dal dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo.

Si invitando pertanto i dipendenti pubblici iscritti agli albi a sottoporre la questione al proprio ente di appartenenza.

Vi trasmettiamo la Circolare del CNAPPC esplicativa con l’allegata sentenza della Corte di Cassazione.

Cordiali Saluti

Il Segretario
Arch. I. Alessandra

Il Presidente
Arch. L. Cannarella

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